Cosa è accaduto finora con la prescrizione delle bollette dell’acqua

Dal 1 gennaio 2020 la prescrizione biennale vale anche per le bollette dell’acqua. In questo modo la normativa è stata uniformata a quanto già accadeva per il gas e la luce. Cosa comporta tutto ciò per gli utenti? Che chi riceve una bolletta che riguarda consumi più vecchi di due anni, può contestarla. E quindi non pagarla.

A inizio anno vi abbiamo già parlato della riduzione da 5 a 2 anni della prescrizione delle bollette dell’acqua, introdotta con la delibera ARERA 547/2019/R/idr, ma riteniamo importante tornare su quest’argomento.

L’Antitrust, infatti, in base a segnalazioni di consumatori e loro associazioni, ha rilevato che molte società di gestione di servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale.

Ecco perché in quest’articolo proviamo a fare un po’ di chiarezza sugli obblighi del gestore in caso di ritardo di fatturazione attribuibile all’operatore (Art. 3) o dovuta a presunta responsabilità dell’utente finale (Art. 4).

In conclusione, anche in base alla nostra esperienza, faremo il punto su quali sono i vantaggi che gli utenti hanno avuto finora, e quali sono invece gli aspetti che bisogna migliorare.

La prescrizione delle bollette: la normativa

La prescrizione delle bollette nel settore idrico è prevista dalla Delibera 547/2019/R/idr dell’ARERA, e in particolare dall’Allegato B.

Il provvedimento riprende gli obiettivi di gran parte degli interventi dell’Autorità: tutelare maggiormente gli utenti e garantire loro livelli di servizio adeguati, creando anche una maggiore uniformità sul territorio nazionale.

Gli obblighi del gestore in caso di ritardo di fatturazione attribuibile all’operatore.

Per la prescrizione delle bollette, il provvedimento introduce alcune misure a difesa degli utenti, in tutti quei casi di fatturazione di importi per consumi risalenti a più di due anni. In particolare, il riferimento è agli obblighi informativi dei gestori del servizio idrico.

Evidenziare gli importi riferiti a consumi risalenti a più di due anni.

Il gestore deve evidenziare in modo chiaro la presenza in fattura di importi riferiti a consumi vecchi più di due anni, differenziandoli dagli importi relativi a consumi con meno di due anni.

In alternativa, il gestore può emettere una fattura contenente solo gli importi riferiti a consumi vecchi più di due anni.

Integrare la fattura con una pagina iniziale.

La fattura deve essere integrata con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  • un avviso testuale in cui si spiega che la fattura contiene anche importi per consumi risalenti a più di due anni che possono non essere pagati;
  • l’ammontare degli importi oggetto di prescrizione;
  • un format utilizzabile dall’utente per eccepire l’intervenuta prescrizione; il format deve essere disponibile anche nel sito internet del gestore (stampabile), e presso gli eventuali sportelli fisici;
  • un recapito postale (o fax) e un indirizzo di posta elettronica del gestore (o una modalità telematica), a cui sia possibile inviare i format.

E se il ritardo di fatturazione è attribuibile all’utente finale?

La situazione cambia quando la presunta responsabilità del ritardo di fatturazione è attribuibile all’utente finale. In questo caso, il gestore è tenuto ad integrare la fattura con gli importi di consumi con più di due anni, con una pagina iniziale aggiuntiva contenente:

  • un avviso testuale con questa dicitura: “La fattura contiene importi per consumi risalenti a più di due anni da pagare e non soggetti a prescrizione in quanto dalle verifiche è emersa una Sua presunta responsabilità per il ritardo nella fatturazione di tali importi”;
  • l’ammontare degli importi dei consumi risalenti a più di due anni;
  • la motivazione che ha determinato la presunta responsabilità dell’utente finale;
  • una sezione che indica la possibilità di inviare un reclamo al gestore, nonché un recapito postale (o fax) e un indirizzo di posta elettronica del gestore (o una modalità telematica a cui far pervenire il reclamo medesimo).

Il gestore può anche rinunciare a esercitare il proprio diritto di credito su tali importi, ma in tal caso è tenuto a informare l’utente finale, specificando l’ammontare degli importi per consumi risalenti a più di due anni.

I gestori nel mirino dell’Antitrust.

Come abbiamo anticipato, dalle indagini dell’Antitrust è emerso che diverse aziende di servizi idrici non avrebbero applicato in modo corretto la prescrizione biennale, rifiutandosi di accogliere le istanze degli utenti e omettendo di indicare nelle bollette i crediti prescrivibili.

Secondo l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM), queste omissioni inducono indebitamente i consumatori a corrispondere importi, spesso ingenti, relativi a consumi prescritti. In tal modo vengono vanificati gli effetti che la nuova disciplina dell’ARERA intende contrastare: l’emissione tardiva di fatture di conguaglio relative a consumi risalenti ad oltre due anni.

Inoltre, anche l’assenza di un’adeguata informativa sulla prescrizione biennale può ostacolare l’esercizio delle prerogative contrattuali, inducendo i consumatori a pagare importi per i quali, invece, sarebbe stato possibile eccepirne la prescrizione”.

Cosa è accaduto finora per il recupero crediti?

In base alla nostra esperienza, possiamo affermare che la prescrizione biennale delle bollette dell’acqua finora ha avuto degli effetti minimi. Le cause che abbiamo riscontrato sono di vario tipo.

Quasi sempre, gli utenti non sanno che è possibile eccepire la prescrizione e, se la prescrizione non viene eccepita, il committente non può stornare le fatture.

Un altro problema è rappresentato dal fatto che il gestore – per informare l’utente della presenza in fattura di importi risalenti a più di due anni – deve avere evidenza dei consumi reali attraverso la lettura del contatore o la fotolettura; due processi che molto difficilmente vengono realizzati.

Inoltre, solo una volta riscontrate le fatture, il committente può informare l’utente della presenza di importi risalenti a più di due anni. Le modalità informative, come abbiamo visto, sono due e alternative: invio di una fattura unica o di una fattura contenente esclusivamente gli importi prescritti.

Credito fresco, ma anche rischi più elevati.

Con la riduzione da 5 a 2 anni dei tempi di prescrizione, per le aziende gestrici c’è un credito fresco, e quindi maggiori possibilità di recuperarlo. Allo stesso tempo, se non si agisce velocemente, il debitore può affidarsi a un legale rischiando che il credito diventi inesigibile.

È fondamentale sollecitare in modo tempestivo e corretto gli utenti debitori, per non perdere il diritto a esigere il proprio credito.

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