Opportunità e limitazioni previste dal nuovo regolamento europeo sulla privacy
Si avvicina l’entrata in vigore del nuovo regolamento europeo sulla privacy. Dal 25 maggio 2018 il trattamento dei dati personali subirà infatti importanti modifiche sulle modalità di raccolta, accesso, archiviazione e gestione. Abbiamo già trattato in un precedente articolo novità e cambiamenti previsti dal GDPR 2018, incluse la nuova figura del Data Protection Officer e le sanzioni per chi si dimostra inadempiente.
Oggi parliamo invece delle direttive che riguardano la raccolta dei consensi degli utenti, i diritti di quest’ultimi e le limitazioni al trattamento dei dati.
Come cambia la raccolta dei consensi
La raccolta dei consensi tramite dichiarazione espressa, così come la conosciamo, vedrà una nuova formulazione, meno formale e più sostanziale.
Il punto 32 (Considerando 32) del nuovo Regolamento Europeo sulla Privacy, infatti, afferma che:
“Il consenso dovrebbe essere espresso mediante un atto positivo inequivocabile con il quale l’interessato manifesta l’intenzione libera, specifica, informata e inequivocabile di accettare il trattamento dei dati personali che lo riguardano, ad esempio mediante dichiarazione scritta, anche attraverso mezzi elettronici, o orale. Ciò potrebbe comprendere la selezione di un’apposita casella in un sito web, la scelta di impostazioni tecniche per servizi della società dell’informazione o qualsiasi altra dichiarazione o qualsiasi altro comportamento che indichi chiaramente in tale contesto che l’interessato accetta il trattamento proposto. Non dovrebbe pertanto configurare consenso il silenzio, l’inattività o la preselezione di caselle. Il consenso dovrebbe applicarsi a tutte le attività di trattamento svolte per la stessa o le stesse finalità. Qualora il trattamento abbia più finalità, il consenso dovrebbe essere prestato per tutte queste. Se il consenso dell’interessato è richiesto attraverso mezzi elettronici, la richiesta deve essere chiara, concisa e non interferire immotivatamente con il servizio per il quale il consenso è espresso.”
Il riferimento al consenso espresso tramite azioni positive inequivocabili da parte dell’utente allarga quindi il campo d’azione per gli utilizzatori.
Nuovi diritti per gli interessati al trattamento dati
Il nuovo GDPR estende anche le possibilità di azione dell’interessato sul trattamento dei dati da parte del titolare. L’interessato ha la possibilità di accedere ai propri dati, conoscere cioè dal titolare del trattamento se vi sono o meno procedure di trattamento in corso che lo riguardano. Inoltre ha diritto di accesso alle seguenti informazioni:
- Finalità del trattamento;
- Categorie di dati utilizzate;
- Destinatari del trattamento;
- Periodo di conservazione.
In aggiunta, il soggetto interessato può richiedere la cancellazione, la limitazione o l’opposizione al trattamento dei dati personali.
Le limitazioni al trattamento dati
Inoltre, il GDPR 2018 prevede l’introduzione di due nuovi fondamentali diritti per l’interessato al trattamento dati:
- Diritto all’oblio
- Diritto alla portabilità del dato
Il diritto all’oblio permette all’interessato di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei propri dati personali e/o la rinuncia alla diffusione ulteriore delle proprie informazioni. Il diritto all’oblio viene riconosciuto nei casi in cui:
- I dati non sono più necessari rispetto alle finalità di trattamento da parte del titolare
- L’interessato revoca il consenso
- L’interessato si oppone al trattamento per finalità di marketing
- Il trattamento non è conforme al regolamento
Il diritto alla portabilità consente all’interessato di trasferire i propri dati da un sistema di trattamento elettronico a un altro e la possibilità di ottenere i dati in formato elettronico strutturato per altro uso.
Il titolare dei dati quindi, con il nuovo regolamento, è tenuto a predisporre tutte le modalità per l’esercizio dei diritti da parte dell’interessato, inclusi i mezzi per inoltrare le richieste con strumenti elettronici.