È del 16 luglio 2019 la delibera ARERA – l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente – sulle modalità di gestione delle morosità nel servizio idrico integrato. Il provvedimento si va ad inquadrare nell’ambito della linea d’intervento dell’Autorità tesa a disciplinare procedure e tempistiche per la messa in mora e la sospensione/limitazione della fornitura del servizio idrico all’utente finale tutelando, al tempo stesso, i soggetti considerati “vulnerabili“.
La delibera, dal titolo “Regolazione della morosità nel servizio idrico integrato“, prevede l’entrata in vigore della regolazione dal 1° gennaio 2020.
Cosa dice la delibera del 16 luglio
H2: Cosa dice la delibera del 16 luglio
La delibera del 16 luglio – 311/2019/R/idr – va ad inserirsi all’interno di un quadro strategico più ampio, che ha come obiettivo quello di integrare standard di qualità contrattuale e trasparenza del servizio idrico attraverso regole uniformi su tutto il territorio nazionale nella gestione dei rapporti tra operatori e utenti finali.
Le direttive del quadro strategico nazionale sono consultabili a questo link.
Entrando nel dettaglio, l’Autorità definisce tempi e modalità per:
- Costituzione in mora;
- Rateizzazione degli importi;
- Sospensione fornitura e risoluzione del contratto;
- Salvaguardia utenze non vulnerabili;
- Gestione utenze pubbliche non disalimentabili (come ospedali e scuole).
Cosa succede in caso di morosità per utenze domestiche
Le utenze domestiche residenti, definite “non vulnerabili“, potranno subire la sospensione della fornitura solo quando il mancato pagamento delle fatture raggiunga un importo superiore al corrispettivo annuo dovuto per la fascia di consumo agevolato o, dove fattibile, solo successivamente alla limitazione del flusso d’acqua (assicurando il quantitativo minimo vitale di 50 litri per abitante al giorno.
Il gestore può disattivare la fornitura d’acqua e procedere con la risoluzione del contratto solo quando, nei casi di limitazione/sospensione e protrarsi della messa in mora, venga manomesso il misuratore o quando l’utente non abbia provveduto al pagamento degli oneri per il recupero della morosità pregressa.
Il caso delle utenze condominiali
Diverso il discorso per le utenze condominiali. Il gestore non può sospendere e/o disattivare la fornitura se il condominio ha provveduto, entro in termini previsti dalla comunicazione di messa in mora, di almeno metà dell’importo dovuto in un’unica soluzione. In caso contrario, il gestore idrico può procedere con la sospensione del servizio.
La rateizzazione degli importi
Stando alle direttive della delibera, i gestori del servizio idrico devono garantire la rateizzazione degli importi oggetto di mora su 12 mesi. L’utente deve essere informato in modo chiaro su tempi e modalità per ottenere la rateizzazione. La messa in mora, inoltre, può essere attivata dopo 25 giorni solari successivi alla scadenza della fattura e non prima aver inviato un sollecito bancario con allegato bollettino di pagamento. La riattivazione della fornitura deve avvenire entro 2 giorni feriali dal saldo da parte dell’utente. Gli indennizzi previsti in caso di mancato rispetto delle seguenti modalità variano da 10 a 30 euro, a seconda dei casi.
È possibile leggere il testo integrale della delibera al seguente link.
Per saperne di più sui singoli aspetti che caratterizzano la delibera, puoi consultare l’allegato cliccando qui.